Quando una macchina è interconnessa per l'iperammortamento 2026.

Esempi su ERP, MES e PLC, e cosa preparare prima della perizia.

Di Andrea Nicoletta · Pubblicato e aggiornato il 26 ottobre 2026

Una macchina è interconnessa, ai fini dell'iperammortamento 2026, quando scambia informazioni con il sistema aziendale di gestione della produzione o con la rete di fornitura. Il solo collegamento alla rete non basta: la perizia asseverata deve comprovare l'interconnessione, bene per bene.

In breve

  • La perizia che comprova l'interconnessione è obbligatoria per ogni bene, senza soglia di esonero (decreto MIMIT-MEF del 7 maggio 2026, art. 6).
  • Una macchina collegata alla rete, o all'assistenza remota del costruttore, non è per questo interconnessa: servono scambi di dati documentati con il sistema di produzione.
  • L'ordine è completamento, interconnessione, perizia; la comunicazione di completamento va inviata entro il 15 novembre 2028.
  • Il beneficio parte dal periodo d'imposta della comunicazione di completamento: per iniziare già nel 2026 va inviata entro il 31 dicembre 2026.

Cosa chiede il decreto

Il decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026 attua i commi 427-436 dell'articolo 1 della legge 199/2025 ed è pubblicato sul sito del MIMIT dall'11 giugno 2026. L'articolo 6 stabilisce che le caratteristiche tecniche, l'inclusione negli Allegati IV e V e l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura sono comprovate da perizia asseverata, corredata di analisi tecnica. La rilascia un ingegnere o un perito industriale iscritti ai rispettivi albi; in alternativa l'attestazione può essere rilasciata da un ente di certificazione accreditato. In entrambi i casi serve un'idonea copertura assicurativa. Il testo non prevede soglie di esonero né dichiarazioni sostitutive del legale rappresentante, e non fissa un formato per la perizia.

Cosa significa «interconnesso»: i criteri

Il decreto richiede l'interconnessione ma non la definisce: tra le definizioni dell'articolo 1 non compare. I criteri si leggono su due livelli.

1. Le caratteristiche tecniche dell'Allegato IV

Comma 429 della legge 199/2025. Ogni macchina del primo gruppo deve avere cinque caratteristiche obbligatorie:

  • controllo con CNC e/o PLC;
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico di fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  • interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva;
  • rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Deve avere inoltre almeno due caratteristiche su tre tra: telemanutenzione, telediagnosi o controllo in remoto; monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo, con sensori e adattività alle derive di processo; integrazione tra macchina o impianto e modellizzazione o simulazione del proprio comportamento (digital twin).

2. L'interconnessione al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura

Richiesta dal decreto e comprovata dalla perizia. Il riferimento interpretativo usato finora è la prassi del 2017-2018 di Agenzia delle Entrate e MISE, secondo cui un bene è interconnesso se:

  1. scambia informazioni con sistemi interni, come il sistema gestionale, la pianificazione, la progettazione, il monitoraggio e controllo o altre macchine dello stabilimento, e/o con sistemi esterni, come clienti, fornitori, partner o altri siti produttivi;
  2. lo fa attraverso un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e riconosciute a livello internazionale;
  3. è identificato in modo univoco con standard di indirizzamento riconosciuti a livello internazionale, per esempio un indirizzo IP.

Un esempio completo: dal MES alla macchina

Esempio illustrativo, non un criterio ufficiale: la valutazione spetta sempre al perito. Un centro di lavoro con CNC è collegato al MES dello stabilimento:

  1. 01 / 04

    MES → macchina

    Il MES invia alla macchina l'ordine di produzione e la ricetta o il part program previsti.

  2. 02 / 04

    Macchina → MES

    La macchina restituisce avanzamento, quantità prodotte e allarmi, associati all'ordine e al proprio identificativo in rete.

  3. 03 / 04

    Interfaccia documentata

    Il collegamento usa un'interfaccia con specifiche documentate.

  4. 04 / 04

    Prova datata

    Uno scambio reale è registrato con la data e il perito lo vede funzionare.

Una sola direzione di scambio non esaurisce il quadro. L'invio di contatori e allarmi al MES, per esempio, non dimostra il caricamento da remoto di istruzioni che il testo richiede alle macchine del primo gruppo. Lo stesso vale per il collegamento a internet usato solo per l'assistenza remota del costruttore: al massimo copre una delle tre caratteristiche tra cui ne servono due, e nessuna delle cinque obbligatorie.

Cosa va valutato prima dell'ordine

Prima di firmare l'ordine di una macchina conviene verificare con il fornitore quali interfacce offre il controllo (CNC o PLC) e con quali protocolli, quali dati sono leggibili e quali scrivibili, e se il gestionale o il MES in uso può dialogare con quell'interfaccia. Scoprire a macchina installata che l'interfaccia manca sposta in avanti la data di interconnessione e, con essa, l'inizio del beneficio. Per questo la verifica tecnica va fatta prima e scritta nel contratto con il fornitore.

PPK lavora su questi collegamenti tra macchine, gestionale e MES.

Tempi e scadenze

Gli investimenti agevolati sono quelli completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. L'ordine corretto è completamento del bene, interconnessione, perizia.

  1. Dal 12 giugno 2026

    Comunicazione preventiva

    Per ogni bene digitale indica la data prevista di interconnessione.

  2. Dal 21 luglio 2026

    Conferma

    Entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE, con il 20% pagato per ogni bene. Beni e importi non possono eccedere quelli della preventiva.

  3. A bene completato

    Interconnessione e perizia

    Una sola perizia può riguardare più beni se descrive per ciascuno caratteristiche tecniche e interconnessione.

  4. Dal 15 ottobre 2026, entro il 15 novembre 2028

    Comunicazione di completamento

    A interconnessione avvenuta, con l'attestazione di possesso di perizia e certificazione contabile.

Se l'interconnessione ritarda

La maggiorazione rileva dal periodo d'imposta in cui si trasmette la comunicazione di completamento, se il bene è entrato in funzione entro lo stesso periodo e dopo l'esito positivo del GSE (decreto, art. 4, comma 1). Poiché la comunicazione presuppone l'interconnessione, un ritardo sposta in avanti anche l'inizio del beneficio: un bene interconnesso nel 2026 ma comunicato nel 2027 genera la maggiorazione dal 2027. Per iniziare già con il modello REDDITI 2027 la comunicazione va inviata entro il 31 dicembre 2026. Se non è inviata entro il 15 novembre 2028 la procedura non si perfeziona e il beneficio si perde (art. 3, comma 5).

Chi fa cosa

Fornitore della macchina

Consegna e mette in funzione il bene; nessuna norma lo obbliga a rilasciare una dichiarazione di interconnessione.

Integratore

Collega la macchina al gestionale o al MES e documenta il collegamento.

Perito

Verifica requisiti tecnici e interconnessione e redige la perizia.

Revisore legale

Certifica le spese.

Fornitore e integratore possono coincidere: conviene deciderlo prima dell'ordine. Ruoli e tempi nel dettaglio: chi fa cosa nell'iperammortamento 2026.

Checklist prima di interconnettere

Indicazione operativa di PPK, non un requisito del decreto.

Domande frequenti

Basta collegare la macchina alla rete aziendale per essere interconnessa?

No. Servono scambi di dati documentati con il sistema di gestione della produzione o con la rete di fornitura, e la perizia deve descriverli.

Chi attesta l'interconnessione?

La perizia asseverata di un ingegnere o di un perito industriale iscritti all'albo, oppure l'attestazione di un ente di certificazione accreditato.

La perizia serve anche per un bene di costo basso?

Sì. Il decreto non prevede soglie di esonero: la soglia dei 300.000 euro apparteneva al credito d'imposta 4.0.

Si può fare una sola perizia per più macchine?

Sì, se descrive per ciascuna le caratteristiche tecniche e l'interconnessione.

Il fornitore della macchina deve rilasciare una dichiarazione di interconnessione?

Nessuna norma lo prevede: lo attesta la perizia.

Per collegare le macchine al gestionale e preparare il dossier per il perito c'è PPK Bridge: si parte da un sopralluogo gratuito.

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